Tra la Svizzera e l’Unione Europea vigono, dal 1° giugno 2002, gli Accordi bilaterali che estendono la libera circolazione al territorio elvetico. Ciò comporta l’applicazione dell’intera Regolamentazione europea a tutti i rapporti previdenziali e di sicurezza sociale e la parità di trattamento tra i cittadini elvetici e quelli europei. È quindi sufficiente un anno di contribuzione in uno degli stati membri dell’ Unione Europea per avere diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi e alle eventuali prestazioni secondo la legislazione dello Stato in cui si è lavorato. Di seguito le principali prestazioni del sistema italiano che saranno liquidate in ragione del pro rata della contribuzione risultante in Italia.
Di seguito le principali prestazioni del sistema previdenziale italiano [calcolate sulla base dei pro rata delle contribuzioni versate in Italia]:
L’età pensionabile è attualmente di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.
I requisiti richiesti al momento del pensionamento sono i seguenti:
• Cessazione del rapporto di lavoro dipendente
• Aver maturato almeno 20 anni di contribuzione di cui almeno un anno in Italia. Il servizio militare prestato in Italia vale come periodo figurativo e permette la totalizzazione. Sono totalizzabili i periodi di assicurazione in Svizzera o in un altro Paese dell’Unione Europea.
Sino alla fine del 2007 il pensionamento per anzianità sarà possibile se sono riuniti i seguenti requisiti:
• Cessazione del rapporto di lavoro dipendente
• Aver compiuto il 57° anno di età e aver maturato almeno 35 anni di contribuzione di cui almeno un anno in Italia. Il servizio militare prestato in Italia vale come periodo figurativo e permette la totalizzazione. Sono totalizzabili i periodi di assicurazione in Svizzera o in un altro Paese dell’Unione Europea.
• Prima del 57° se si raggiunge, con la totalizzazione, la maggiore anzianità contributiva di 40 anni
Sono considerati beneficiari di pensione a seguito di decesso dell’assicurato o del pensionato:
• Il vedovo o la vedova anche se divorziati e titolari di assegno divorziale
• Gli orfani minori o studenti sino al 26° anno di età o inabili
• Genitori di età superiore ai 65 anni, non titolari di pensione, che alla data del decesso erano a carico dell’assicurato o del pensionato
• Fratelli e sorelle, non coniugati, non titolari di altra pensione, se sono permanentemente inabili e alla data del decesso erano a carico dell’assicurato o del pensionato
Per avere diritto a una pensione ai superstiti è necessario che il defunto o la defunta siano stati titolari di una pensione italiana o abbiano versato, con la totalizzazione, cinque anni di contributi di cui tre anni negli ultimi cinque oppure potevano vantare, sempre con la totalizzazione, quindici anni versati in qualsiasi momento.
In Italia esistono due tipi di prestazioni: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Il requisito contributivo per entrambe è di cinque anni, con la totalizzazione, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda.
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto quando la perdita della capacità di lavoro, in attività confacenti alle proprie attitudini, è superiore ai due terzi.
La pensione di inabilità è riconosciuta in caso di assoluta e permanente perdita della capacità di lavoro con conseguente impossibilità a svolgere una qualsiasi attività.