Svizzeri

sistema previdenziale svizzero

Sistema previdenziale svizzero

In Svizzera vige un sistema previdenziale fondato su tre pilastri: l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità; la previdenza professionale obbligatoria (LPP); il terzo pilastro di previdenza facoltativa, vincolata, agevolata da sgravi fiscali.

Al sistema dei tre pilastri si aggiungono le assicurazioni infortuni e malattie professionali; di indennità in caso di disoccupazione; di cure mediche, farmaceutiche, ospedaliere; di perdita di guadagno per maternità e servizio militare. Non è obbligatoria, anche se molto diffusa, l'assicurazione per indennità giornaliere in caso di malattia.

PRIMO PILASTRO

Assicurazione Vecchiaia e Superstite - AVS

Cerchia degli assicurati
Sono assicurate tutte le persone fisiche che hanno la loro residenza in Svizzera e coloro che vi esercitano un'attività lucrativa, dipendente o autonoma.
Sono sottoposte all'obbligo di contribuzione tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa dall'anno in cui compiono i 18 anni. Sono sottoposte all'obbligo di contribuzione tutte le persone che non esercitano un'attività lucrativa dall'anno in cui compiono i 21 anni sino al compimento dell'età pensionabile.
Le persone coniugate, senza attività lucrativa, non sono sottoposte all'obbligo assicurativo se il coniuge versa almeno il doppio del contributo minimo AVS.
Il contributo dei lavoratori dipendenti è pari all' 8,4% complessivo del salario lordo, versato in modo paritetico dal dipendente e dal datore di lavoro. Il contributo dei lavoratori autonomi è almeno pari al 7,8% del reddito da lavoro.

Prestazioni di vecchiaia
L'età pensionabile ordinaria è di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne. Gli assicurati possono anticipare di uno o due anni la riscossione della rendita di vecchiaia, con una riduzione dell'importo pari al 6.8% per anno d’anticipo per gli uomini e di 3.4% annuo per le donne, o posticiparla da uno a cinque anni con una maggiorazione del 5.2% per anno fino ad un massimo di 31.5% per 5 anni.
Il diritto nasce dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile ordinaria o anticipata e si estingue con il decesso.
L'importo della rendita è determinato sulla base degli anni di contribuzione e del reddito medio annuo calcolato sull'intera carriera lavorativa. Il reddito medio annuo è aumentato [calcolo puramente teorico!] da accrediti per compiti educativi presi in considerazione dalla nascita del primo figlio al compimento del 16° anno dell'ultimo figlio. Viene riconosciuto il diritto ad accrediti per compiti assistenziali, per gli anni in cui non sono conteggiati accrediti per compiti educativi, per assistenza ad ascendenti diretti che vivono sotto lo stesso tetto dell'assicurato e che siano a beneficio di prestazioni per impotenza.
Quando entrambi i coniugi hanno diritto a rendite di vecchiaia o invalidità o in caso di scioglimento del matrimonio per divorzio, si procede alla suddivisione, denominata splitting, ovvero la divisione tra i due coniugi (o ex-coniugi), dei redditi percepiti durante gli anni di matrimonio.

Prestazioni ai superstiti
Sono riconosciute rendite per vedove, per vedovi e rendite per orfani.
Le vedove hanno diritto ad una rendita [pari al 80% della rendita ordinaria di vecchiaia corrispondente] se al momento della vedovanza hanno uno o più figli o, se dal matrimonio non si sono avuti figli, sono state sposate per almeno 5 anni e hanno compiuto il 45 anno di età. Le donne divorziate hanno diritto ad una rendita vedovile se il matrimonio è durato almeno 10 anni e si sono avuti figli oppure, in assenza di figli, se il matrimonio è durato almeno 10 anni e, al momento del divorzio, la vedova aveva già compiuto il 45° anno di età.
Gli uomini sposati o divorziati ricevono una rendita [pari al 80% della rendita ordinaria di vecchiaia corrispondente] per il decesso della moglie o della ex moglie fino a quando l'ultimo dei figli avuti dal matrimonio compie il 18° anno di età.
Gli orfani ricevono una rendita [pari al 40% della rendita ordinaria di vecchiaia corrispondente] sino al compimento del 18° anno di età o, se agli studi o in apprendistato, fino alla fine della formazione ma, al più tardi, al compimento dei 25 anni.
Le rendite per superstiti si calcolano come le rendite di vecchiaia.

ASSICURAZIONE INVALIDITÀ- AI

Il contributo dei lavoratori dipendenti è pari all' 1,4% complessivo del salario lordo, versato in modo paritetico dal dipendente e dal datore di lavoro o, interamente, dal lavoratore autonomo.

L'integrazione è prioritaria rispetto al versamento di una rendita. Il primo scopo dell'assicurazione invalidità è di motivare persone invalide a provvedere parzialmente o totalmente al proprio sostentamento e vivere possibilmente in modo indipendente. I provvedimenti d'integrazione stanno quindi al primo posto tra le prestazioni previste atte a migliorare in modo notevole e duraturo la capacità di guadagno o a mantenerla.
Prestazioni d’invalidità

Il grado d'invalidità viene definito attraverso un confronto dei redditi, reddito precedente l’invalidità rapportato al reddito [potenziale] dopo l'insorgenza dell'invalidità, e viene espresso in percentuale della capacità di guadagno in ogni professione confacente allo stato di salute.

Per avere diritto ad una rendita AI una persona deve essere invalida e vantare almeno 1 anno intero di contribuzione, oppure essere invalida dalla nascita o essere considerata come invalida precoce.

Il grado d'invalidità determina la rendita percepita da una persona invalida per la quale si siano rivelati senza successo o solo parzialmente positivi i provvedimenti di integrazione:

almeno 40% un quarto di rendita
almeno 50% mezza rendita
almeno 60% tre quarti di rendita
almeno 70% rendita intera

Il diritto nasce immediatamente se l’incapacità al guadagno è permanente oppure quando l’incapacità al guadagno dura da un anno in misura superiore al 40 % in media.
L’importo della rendita viene calcolato seguendo lo stesso procedimento dell’AVS, tenendo conto dell’anzianità contributiva della classe di età, con una maggiorazione percentuale del reddito medio annuo per gli assicurati di età inferiore ai 45 anni.

SECONDO PILASTRO

Previdenza Professionale - LPP

Cerchia degli assicurati

Tutti i lavoratori che percepiscono un salario annuo assoggettabile all‘AVS di fr 19'890 sottostanno all‘assicurazione per:

• I rischi di morte e invalidità (dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età)
• I rischi di morte e invalidità e vecchiaia (dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età).

I contributi sono versati, in modo paritetico, dal datore di lavoro e dal lavoratore e comprendono una quota di accrediti di vecchiaia e una quota per l'assicurazione dei rischi di invalidità o di morte.

La legge federale prevede che gli accrediti di vecchiaia siano calcolati sulla differenza tra il salario lordo e il salario di coordinamento, di CHF 23'205 per il 2007, ma al minimo su CHF 3'315, in base alla seguente tabella di età. I regolamenti possono derogare a questi importi se assicurano almeno le stesse prestazioni delle norme di legge.

ETÀ ALIQUOTA
25 - 34 7 %
35 - 44 10 %
45 - 54 15 %
55 - 65 18 %

Prestazioni di secondo pilastro

La previdenza professionale eroga prestazioni con le stesse regole dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La flessibilità nel pensionamento di vecchiaia è prevista, ma il prepensionamento non può avere effetto prima del compimento del 58° anno di età.

Sinteticamente le prestazioni sono le seguenti:

• Rendita di vecchiaia
• Rendita vedovile [60% della rendita ordinaria di vecchiaia]
• Rendita per orfani [20% della rendita ordinaria di vecchiaia]
• Rendita d’invalidità [invalidità di almeno 40% ]
• Capitale di decesso
• Capitale per costruzione casa ad uso abitativo
• Capitale di libero passaggio

TERZO PILASTRO

Il terzo pilastro, non obbligatorio, consiste in fondi vincolati, bancari o assicurativi, cui il lavoratore, autonomo o dipendente, può destinare tutto o parte del suo risparmio a complemento dei due pilastri precedenti. È agevolato dall’esonero fiscale entro i limiti massimi stabiliti annualmente. Il capitale diventa disponibile con il compimento dell’età pensionabile, con la cessazione definitiva dell’attività lavorativa, dopo il compimento del 59° anno per le donne e del 60° anno per gli uomini ed è sempre utilizzabile per l’acquisizione della casa di abitazione principale o per lanciarsi in un’attività indipendente.

ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione è obbligatoria per tutte le persone che svolgono attività lavorativa. Essa ha inizio il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e cessa dopo 30 giorni dalla fine dello stesso. L'assicurazione copre gli infortuni non-professionali solo di chi lavora almeno 8 ore alla settimana.

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli per gli infortuni non-professionali a carico dei lavoratori.
Prestazioni per infortunio o malattie professionale

Dopo l'annuncio dell'infortunio si può aver diritto all'indennità giornaliera, alle spese di cura medica, terapia, ricoveri, riabilitazione, al risarcimento dei danni materiali e delle spese di trasporto.

A chiusura della pratica d'infortunio si può aver diritto alla rendita d'invalidità, all'indennità per menomazione dell‘integrità fisica o psichica (liquidazione in capitale), a rendite per superstiti (vedova e orfani) e all'indennità per cambiamento d‘occupazione.